Republic of Italy S.p.a
..una volta l’ Italia era una Repubblica Democratica fondata sul lavoro..
..oggi è una società per azioni fondata sulle TRUFFE e sulle FRODI BANCARIE.
Di seguito le foto del sito della s.e.c. americana. by_pit 😉
La Costituzione della repubblica italiana:
Considerando:
- L’Articolo 1 «La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nella forma e nei limiti della costituzione».
- Articolo 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto.
- Articolo 28 «I funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici».
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E’ evidente che questi tre articoli sono continuamente violati, raggirati al proprio tornaconto, dagli Esseri Umani/Persone nelle vesti e funzioni di Funzionari e Dipendenti dello Stato, Enti, associazioni, corporazioni. Questi ultimi si sono appropriati del Consenso e Diritti dell’artefatta funzione giuridica, Cittadino (ignaro), acquisendone giurisdizione, in malafede.
A tutt’oggi, ancora, non è stata data prova inconfutabile e Legittima del fatto che un artefatto sia superiore al proprio creatore.
Non vi è prova provata inconfutabile e Legittima che un artefatto giuridico si erga al di sopra dell’Uomo Membro Costituente del Popolo.
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E’ indiscutibile che lo Stato, Enti, Funzionari, Dipendenti e le stesse Terre Italiche sono sotto Giurisdizione del Popolo.
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E’ inalienabile che il Popolo è, Pre-Statale e Pre-Giuridico, Sovrano e ha Giurisdizione sulle Terre Italiche, Stato, Enti, Funzionari e Dipendenti, Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
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E’ indiscutibile che l’“Uomo Membro Costituente del Popolo” è il Popolo stesso, Pre-Statale e Pre-Giuridico, e come tale ha Sovranità e Giurisdizione sulle Terre Italiche, Stato, Enti, Funzionari e Dipendenti, Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
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E’ inoppugnabile che un “Uomo Membro Costituente del Popolo” assuma la funzione di Procuratore Custode Curatore dell’artefatto NOME LEGALE, FINZIONE GIURIDICA.
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Articolo 2
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo».
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Articolo 101
«La giustizia è amministrata in nome del popolo».
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E’ inalienabile che gli «Uomini Membri Costituenti del Popolo sono Il Popolo». « Pre-Statali e Pre-Giuridici ».
- E’ dato di fatto il Decreto del Giudice Massimo Lo MASTRO, nella funzione di Giudice per le indagine preliminari, Cassino (FR), emesso il 06/10/2017. «Senza la Sovranità del Popolo lo Stato non Esiste», Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
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E’ indiscutibile che uno Stato sussiste perche è il popolo dell’uomo che lo crea, ed è Sovrano su di Esso «Pre-Statale e Pre-Giuridico», Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
PRELUDIO
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Considerato che gli istituti di Credito sono istituti di credito commerciale privati, sottoposti alle leggi internazionali del commercio.
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E’ Innegabile che tali istituti di Credito risultano iscritti alla SEC (Securities and Exchange Commission), all’UCC (Uniforme Commercial Code) etc. etc., oltre a essere associate di vari gruppi finanziari internazionali.
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E’ indiscutibile che gli istituti di Credito debbano dimostrare la provenienza della quantità di denaro che danno in prestito, mutui e finanziamenti vari.
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E’ certo e indubitabile che tutto è commercio ed è sempre questione di Contratti e Consenso, in Onore (se c’è).
- E’ incostituzionale che:1- lo stato venda o privatizzi ciò che è del Demanio, cioè del Popolo!2- un governo non eletto, inclusi ministeri e istituzioni varie, emetta leggi e regole.3- che lo Stato Ceda la Sovranità e/o parte di essa, se ciò avviene lo Stato è Inesistente, Nullo e illegittimo.
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E’ inoppugnabile la sentenza n.1 del 09 gennaio 2014 della Corte Costituzionale, con la quale dichiara incostituzionale la legge elettorale, detta “Porcellum”, Nunc Pro Tunc, Praeterea Pretere.
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E’ inequivocabile l’ordinanza 25030/17 della Corte di Cassazione Civile, pubblicata il 23 ottobre“2017.
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La Costituzione è indiscutibile ed è del popolo dell’Uomo che la applica, l’ultimo governo eletto dal popolo (dei cittadini che chiedono, invano, l’applicazione della costituzione) si è e/o fu costretto alle dimissioni, quindi, da dicembre 2012 è tutto illegittimo e incostituzionale (estendibile al 2006 per effetto “Porcellum”).
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E’ inoppugnabile l’articolo 10 della costituzione, quindi è indiscutibile la validità e l’applicazione del “Codice Uniforme del Commercio” (UCC- Uniform Commercial Code) sottoscritto, accettato e ratificato dalla Repubblica Italiana (ITALY REPUBLIC).
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E’ indubitabile che a tutt’oggi non sono Confutate: la Sentenza n.1 del 09 gennaio 2014 della Corte Costituzionale, il Decreto del Giudice Massimo LO MASTRO, emesso il 06/10/2017 Cassino (FR), l’ordinanza 25030/17 della Corte di Cassazione, pubblicata il 23 ottobre 2017, l’ordinanza del 06/09/16 rg 216/14 del Tribunale di Bolzano, l’ordinanza del 31 marzo 2017 RG2144 del 2016 del Il Tribunale di Cremona, la memoria del 22.04.17 RG 3374/16 del Tribunale di Savona, la risposta scritta di Carmelo BARBAGALLO, capo della Vigilanza di Banca d’Italia, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato del 17.01.17.
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E’ certo che Banca d’Italia con la scissione dal ministero del Tesoro non è più una Banca Pubblica, inquanto è una banca gestita da quelle stesse banche private che dovrebbero essere controllate, quindi, le grandi banche e assicurazioni private posseggono la maggioranza (oltre il 95%) delle azioni di Banca d’Italia, la quale è una S.P.A. e coordina tutte le banche .
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E’ evidente che i conflitti di interessi, sia essi interni che esterni, sono complicazioni che invalidano il compito di vigilanza sulla banche private e la Banca d’Italia stessa e ciò lo Prova e Ratifica l’Avviso al pubblico «CREAZIONE DI MONETA SCRITTURALE DA PARTE DEI CITTADINI», ma guarda caso si riferisce solo al cittadino e non fa alcun riferimento all’individuo e all’uomo, detto documento non riporta la data né la firma di qualcuno o il riferimento a un qualche ufficio interno o timbri e intestazione, quindi illegittimo e privo di qualsiasi valore.
- E’ certo che l’Euro è incostituzionale sia perché in palese contrasto con gli art. 1, 4, 35-40 della Costituzione, sia perché non conforme al dettato costituzionale di cui all’art. 117, comma 2, lettera e).